ACCORDO DI CONVENZIONE RCA E ARD - Associazione Nostalgia Club Auto e Moto d’Epoca
LA CONVENZIONE "NOSTALGIA" E' IN FASE DI RINNOVO
Pertanto verranno rinnovate solo le polizze attualmente già stipulate.
E possibile avere altre quotazioni per auto storiche scrivendo a preventivazioni@assipbroker.com
RC AUTO - prima immatricolazione TRA 25-30 ANNI
Nord e Centro:
Sud:
RC AUTO - prima immatricolazione TRA 20-25 ANNI
Nord e Centro:
Sud:
RC MOTOCICLI con prima immatricolazione > 20 ANNI
Nord e Centro:
Sud:
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E' indispensabile per accedere alla Convenzione iscrivere il mezzo al CLUB NOSTALGIA (L'iscrizione al Club è di euro 50,00 il primo anno di iscrizione ed i suoi rinnovi euro 40,00)
** I premi qui riportati sono indicativi, è necessaria la valutazione dei documenti e la definitiva quotazione da parte dei nostri uffici, prima di procedere alla affiliazione al CLUB. Si prega di inoltrare i documenti all’indirizzo preventivazioni@assipbroker.com
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DURATA DELLA POLIZZA:
La polizza emessa in convenzione dovrà avere durata pari all’anno o all’anno più frazione. In sede di rinnovo, le nuove condizioni di premio saranno disponibili presso L’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro 30 giorni prima della scadenza di polizza. Per quanto non disciplinato valgono le condizioni generali di polizza a disposizione dell’Agenzia.
VARIAZIONE DEL RISCHIO E ASSENZA DEI REQUISITI:
A partire dal momento in cui, in corso di contratto, vengano meno i requisiti che qualificano il Contraente di polizza come beneficiario della Convenzione, dovrà essere data comunicazione scritta entro i successivi 15 giorni all’Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.
In tal caso, fermo quanto disciplinato in polizza in merito alla durata del contratto, il rapporto assicurativo potrà proseguire al massimo fino alla prima scadenza annuale utile, dopo la quale il contratto si intenderà risolto. Il rapporto assicurativo potrà eventualmente proseguire con la stipula di una nuova polizza, priva di benefici di convenzione in quanto non più applicabili.
Qualora il Contraente di polizza abbia affermato, al momento della stipula della polizza, l’esistenza dei requisiti che lo qualificano come Beneficiario dell’accordo senza che questi fossero effettivamente posseduti, ovvero abbia omesso di comunicare la perdita degli stessi in corso di contratto, vale quanto previsto dagli artt. 1892-1893 Codice Civile.
CESSAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO:
Qualora la convenzione dovesse per qualsiasi motivo cessare, le polizze emesse in virtù del presente accordo saranno rinnovate in assenza di sconti a partire dalla prima scadenza successiva. Allo stesso modo, se le condizioni normative e/o di premio previste dalla convenzione dovessero essere modificate, le polizze emesse recepiranno gli aggiornamenti a partire dalla prima scadenza di polizza successiva alla rettifica, ferma restando la facoltà del Contraente di polizza di recedere dal contratto alla sua scadenza.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Documentazione da consegnare alla stipula del contratto, in occasione di ogni rinnovo annuale ed in caso di sostituzione della polizza, da conservare nell’incarto del contratto:
Per gli associati: fotocopia di un documento, rilasciato all’Ente, che attesti lo status di associato.
La Compagnia può richiedere in qualsiasi momento, e il contraente è obbligato a consegnare, copia aggiornata delle medesima documentazione già fornita.
ESCLUSIONE DALLA CONVENZIONE:
Dai beneficiari della convenzione sono esclusi:- Gli assicurati di età inferiore ai 22 anni.
- Tutti i contraenti che non siano persone fisiche.
- Gli assicurati che abbiamo maturato una classe di merito CU superiore a quella di ingresso prevista per veicoli di prima immatricolazione o dopo una voltura al PRA
- I familiari
- Tutti gli assicurati/assicurandi che non siano in possesso della documentazione prevista.
- tutti i veicoli non intestati ai contraenti, salvo che la società di leasing per il mezzo oggetto del contratto di locazione finanziaria in favore del contraente
.- Tutte le tipologie di veicoli che non siano espressamente richiamate nell’accordo.
- Tutti i veicoli con meno di 20 anni di anzianità dalla data di immatricolazione.
- I seguenti veicoli/modelli: Fiata Panda, Fiat Uno, Fiat Tipo, Fiat 126, Fiat 127, Fiat Ritmo, Autobianchi Y10, Ford Fiesta.
VEICOLI ASSICURABILI:
Le garanzia sono prestate per il veicolo indicato in polizza di proprietà del Contraente ed adibito ad uso proprio/privato purchè rientranti in una delle seguenti fattispecie:
1)veicolo d’epoca, cioè il veicolo storico assicurato rientra nella categoria dei veicoli d’epoca, in quanto iscritto al Centro Storico delle Direzione Generale della M.C.T.C., così come previsto dal comma 2 dell’Art. 60 del Codice della Strada (D.L.GS 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni);ovvero
2)veicolo di interesse storico e collezionistico, cioè il veicolo storico assicurato sia di età superiore a 20 anni rispetto alla data di prima immatricolazione. L’assicurazione R.C.A. è pienamente operante sempre che:- il veicolo abbia tutti i requisiti previsti da una delle fattispecie indicate ai punti 1) e 2);- il veicolo non rientri nella tipologia espressamente esclusa dal presente accordo: Fiata Panda, Fiat Uno, Fiat Tipo, Fiat 126, Fiat 127, Fiat Ritmo, Autobianchi Y10, Ford Fiesta;- Il veicolo non venga utilizzato per uso professionale.- Il contraente sia regolarmente iscritto presso l’associazione Nostalgia Club Auto e Moto d’epoca. Per ogni contratto emesso dovrà essere sottoscritta la seguente clausola di convenzione:
1) La presente polizza è emessa in forza e alle condizioni stabilite dalla convenzione assicurativa il cui numero e la cui denominazione sono indicati sul frontespizio della prima pagina del contratto stesso.
2) Le condizioni normative e di premio sono riservate esclusivamente al Contraente, contemporaneamente Intestatario al P.R.A., in qualità di associato, entro i limiti prefissati nell’accordo di convenzione, e valgono a condizione e fintantoché sussistano i presupposti specificati nella convenzione medesima.
3) Per la stipula del presente contratto il Contraente consegna tutta l documentazione necessaria attestante i requisiti soggettivi per poter beneficiare delle condizioni previste dalla convenzione. Si obbliga, altresì, in occasione di ogni rinnovo o sostituzione ella polizza, a produrre la predetta documentazione aggiornata. La Compagnia può richiedere in qualsiasi momento successivo alla stipula, e il Contraente è obbligato a consegnare, copia aggiornata della medesima documentazione già fornita.
4) Ove il Contraente abbia affermato, al momento della stipula/rinnovo/sostituzione della polizza, l’esistenza dei presupposti di cui al punto 2) senza che questi sussistessero, vale quanto previsto dagli artt. 1892-1893 Codice Civile.
5) Nel caso in cui, in corso di contratto, vengano meno i presupposti per beneficiare delle deroghe di convenzione, il Contraente deve darne comunicazione scritta alla Società (per il tramite dell’Agenzia a cui è assegnato il contratto) entro 15 giorni. In tale caso, fermo quanto disciplinato in polizza in merito alla durata del contratto, il rapporto assicurativo potrà proseguire al massimo fino alla prima scadenza annua utile, dopo la quale il contratto si intenderà risolto. Il rapporto assicurativo potrà eventualmente proseguire con la stipula di una nuova polizza, priva di benefici di convenzione in quanto non più applicabili.
6) In caso di sinistro, nel caso in cui il Contraente non abbia mai posseduto i requisiti di cui al punto 2), ovvero li abbia persi senza averne data comunicazione all’Agenzia si prevede che:- per la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società può procedere in ogni caso a liquidare i danni e potrà esercitare successivamente azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato fino al limite di Euro 5.000,00;-per le garanzia accessorie (Incendio e Furto, Kasko, etc.) la Società può procedere all’indennizzo in misura ridotta, in proporzione alla differenza fra il premio convenuto per la garanzia interessata dal sinistro e quello che sarebbe stato applicato in assenza dei requisiti previsti al punto 2).
7) Qualora si rilevi, in caso di sinistro, che alla guida del veicolo assicurato vi è una persona diversa da quella identificata/autorizzata e/o di età inferiore a 22 anni, per la garanzia Responsabilità Civile Auto la Società può procedere in ogni caso a liquidare i danni e potrà esercitare successivamente azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato fino al limite di Euro 1.500,00L’azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato fino al limite di Euro 1.500,00 prevista in caso di conducente diverso dalla persona identificata/autorizzata non è operante qualora:- il veicolo sia condotto da un meccanico, carrozziere elettrauto o loro addetto alla riparazione del veicolo stesso;- L’Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante;- Il veicolo si trovi in sosta a motore spento.
8) Qualora le condizioni normative e/o di premio previste dalla convenzione dovessero essere modificate in corso di contratto queste verranno recepite dalla polizza a partire dalla prima scadenza annuale successiva.
9) Nel caso in cui la predetta Convenzione dovesse per qualsiasi motivo cessare, la presente polizza resterà in vigore fino alla sua naturale scadenza, così come regolato nella clausola “durata del contratto”. Ugualmente, nell’eventualità che le condizioni normative e/o di premio previste dalla convenzione dovessero essere modificate, le nuove condizioni s’intenderanno inserite nella presente polizza a partire dalla data di rinnovo, nel caso di prosecuzione del rapporto assicurativo.